Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo III - Diritti e doveri
Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo II - Mobilità a domanda
1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 635
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.
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