Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo III - Diritti e doveri
Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo II - Mobilità a domanda
1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
3. L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.
4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed
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