Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo III - Diritti e doveri
Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo VI - Disposizioni particolari
1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'àmbito del medesimo distretto.
2. Nelle scuole elementari, nell'àmbito del piano annuale di attività, si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.
Articolo disapplicato dall'art. 142, comma 3, del ccnl 24 luglio 2003.
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