Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo III - Diritti e doveri
Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo VI - Disposizioni particolari
1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.
2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.
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