Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo III - Diritti e doveri
Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo VI - Disposizioni particolari
1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.
2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.
3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva.
4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.
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