Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari 681
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Le sanzioni previste nella presente Sezione sono quelle in vigore per il personale docente e per i dirigenti scolastici.
In materia di disciplina del personale scolastico si vedano anche: legge 4 marzo 2009, n. 15 ;
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.