Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo IV - Disciplina
Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'àmbito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 , in vigore dal 15.11.2009.
In materia di disciplina del personale scolastico si vedano ora: legge 4 marzo 2009, n. 15 ; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;
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