IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo IV - Disciplina

Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale 700

1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria 701 sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. 702

3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione. 703

4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto al

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.