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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Sezione I - Cessazioni

Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età 711

1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento. 712

2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età. 713

3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conse

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