Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione II - Contenzioso amministrativo
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui all'articolo 525.
2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.
3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.
4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respint
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