Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione III - Retribuzione ed assenze
1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico.
3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico è corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico è corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.
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