Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione III - Retribuzione ed assenze
1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato. 738
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell'articolo 527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.
Comma corretto con avviso pubblicato in G.U. 21.11.1994, n. 272.
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