Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione III - Retribuzione ed assenze
1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.
2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio è mantenuto per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà.
Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.