Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione III - Retribuzione ed assenze
1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
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Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.
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