Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione III - Retribuzione ed assenze
1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.
2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
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