Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione IV - Disciplina 748
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione. 749
2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni. 750
In materia disciplinare occorre ora tener presenti le disposizioni dettate da: legge 4 marzo 2009, n. 15 ; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;
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