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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione IV - Disciplina 748

Art. 540 - Ricorsi

1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione. 749

2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni. 750

748

In materia disciplinare occorre ora tener presenti le disposizioni dettate da: legge 4 marzo 2009, n. 15 ; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;

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