Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione V - Norma finale e di rinvio
1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell'istituto, può consentire l'assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione d'opera professionale.
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo 751 .
3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al personale educativo non di ruolo.
La dispensa dal servizio per inidoneità fisica dei docenti non di ruolo deve essere disposta mediante la procedura prevista dall'art. 112, comma 2, del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (procedura ora regolata dagli artt.
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