Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo I - Aree funzionali - ruoli
1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza.
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