Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo II - Reclutamento
1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 759 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
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