Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo II - Reclutamento
1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalità dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444. 774
2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
Ai sensi dell'art. 44 del ccnl 29.11.2007 il rapporto di lavoro si costituisce mediante stipula di contratto individuale. Il periodo di prova è dis
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.