Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal direttore didattico o dal preside.
Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.