Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravità e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.
Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.
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