Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo III - Diritti e doveri
Sezione II - Mobilità
1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede. 781
2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità è disciplinato dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilità. 782
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