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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo III - Diritti e doveri

Sezione IV - Orario

Art. 571 - Orario di servizio 791

1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36 ore settimanali.

2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti.

3. L'articolazione dell'orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione.

4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

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Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.

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