Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo III - Diritti e doveri
Sezione V - Disposizioni particolari
1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole o istituzioni educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell'attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.
Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.
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