Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo IV - Disciplina 800
1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578. 801
La materia della responsabilità disciplinare del personale A.T.A. è stata integralmente ridefinita in sede di contrattazione collettiva.
Si vedano, inoltre, la legge n. 15/2009 , il d.lgs. n. 150/2009 , nonchè le modificazioni apportate al d.lgs. n
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