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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo IV - Disciplina 800

Art. 577 - Commissione di disciplina provinciale

1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578. 801

800

La materia della responsabilità disciplinare del personale A.T.A. è stata integralmente ridefinita in sede di contrattazione collettiva.

Si vedano, inoltre, la legge n. 15/2009 , il d.lgs. n. 150/2009 , nonchè le modificazioni apportate al d.lgs. n

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