Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo V - Utilizzazione e dimissioni
1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità.
2. L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneità a nuovi compiti.
3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.
Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.
L'art. 35, comma 6, della L. 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003) ha previsto che per il personale amministrativo, tecn
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