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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo V - Utilizzazione e dimissioni

Art. 579 - Utilizzazione in altri compiti o funzioni 804

1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità.

2. L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneità a nuovi compiti.

3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.

804

Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.

L'art. 35, comma 6, della L. 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003) ha previsto che per il personale amministrativo, tecn

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