Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo V - Utilizzazione e dimissioni
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate. 807
2. Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo. 808
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico. 809
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
5. L'accet
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