Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo III - Personale A.T.A. non di ruolo
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno prestato le relative domande di supplenza.
Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 14, L. 3.5.1999, n. 124.
In tema di supplenze conferibili al personale ATA si deve ora consultare il DM 13 dicembre 2000, n. 430 .
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