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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo IV - Norme comuni al personale

Capo I - Diritti sindacali

Art. 590 - Libertà sindacali 817

1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del richiamato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592 818

817

Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.

818

Il comma ha cessato di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

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