Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo IV - Norme comuni al personale
Capo I - Diritti sindacali
1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 262.
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'articolo 591.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. È vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari.
L'articolo ha cessato di avere efficacia ai sensi dell'art. 6, DPCM 27 ottobre 1994, n. 770 ed è stato poi disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.
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