Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo IV - Norme comuni al personale
Capo I - Diritti sindacali
1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.
La l egge 20 maggio 1970, n. 300 reca norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
La legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modificazioni reca norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e sulla istituzione della Commissione di garanzia.
In tema di scioperi nella scuola va tenuto anche presente quanto previsto dall'Allegato al ccnl 26.5.1999.
Un esempio di misure amministrative adottate per contemperare l'e
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