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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo IV - Norme comuni al personale

Capo II - Trattamento di quiescenza e previdenza

Art. 598 - Trattamento di quiescenza 832

1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

832

L'art. 19 del D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. da L. 6 agosto 2008, n. 133, in tema di abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro ha stablito che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo i

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