Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale
Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale
1. Nell'àmbito delle competenze di cui all'art. 605, spetta all'amministrazione centrale:
a) coordinare l'attività delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e della gioventù;
b) collaborare con le amministrazioni interessante all'ordinamento delle scuole all'estero;
c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;
d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia. 841
Comma corretto con avviso pubblicato in G.U. 21.11.1994, n. 272.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.