Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale
Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Fino a quando non sarà definito il suo nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 616, l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Direzione generale per l'istruzione media non statale;
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;
Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.
2. Presso l'Amministrazione centrale operano il centro studi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 90 e l'ufficio di statistica posto alle dipendenze funzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Per le indagini statistiche svolte dall'ufficio di statistica per gli scopi conoscitivi propri d
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