Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale
Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale
1. L'Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione, salvo quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619, provvede, alle dipendenze del Ministro, allo svolgimento di compiti inerenti alle procedure concorsuali per il personale della scuola e per il personale dell'amministrazione scolastica periferica, al calendario scolastico, nonché dei compiti previsti dalle disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio è preposto il sovrintendente scolastico. 848
2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente. 849
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzion
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