Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale
Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale
1. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d'Aosta. Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 le competenze attribuite al sovrintendente scolastico regionale nei confronti del personale della scuola sono esercitate dal Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta, il quale è funzionario della regione.
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