Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale
Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale
1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di amministrazione scolastica nella provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La pro
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