Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale
Titolo II - Organi collegiali dell'amministrazione della pubblica istruzione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 612, nell'Amministrazione centrale operano i seguenti organi collegiali:
a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni previste dall'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23;
c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 90;
d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie di cui all'articolo 272;
e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di proposte in materia di interventi a favore di alunni in particolari condizioni di disagio, di cui all'articolo 326;
f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a titolo privato nelle accademie di belle arti, di cui all'articolo 211, comma 1;
g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per l'insegnamento di specifiche discipline negli istituti d'arte e nei licei artistici di cui all'articolo 524.
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