Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale
Titolo II - Organi collegiali dell'amministrazione della pubblica istruzione
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti nell'amministrazione periferica operano i seguenti organi collegiali:
A - Presso gli uffici scolastici regionali:
1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato. La Commissione è altresì competente in materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426.
B - Presso i provveditorati agli studi:
1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20;
2) il Consiglio di amministrazione provinciale del pers
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