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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo I - Istituzione ed ordinamento

Capo I - Disposizioni generali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 625 - Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti 863

1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative.

2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari.

3. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

863

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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