Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo I - Disposizioni generali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative.
2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari.
3. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.