IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo I - Istituzione ed ordinamento

Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 628 - Acquisto o costruzione degli edifici 867

1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole italiane all'estero la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 è limitato in modo che le quote d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

867

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.