Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole italiane all'estero la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 è limitato in modo che le quote d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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