Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione le scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore legale.
2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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