Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in materia di libri di testo, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo V del presente testo unico.
2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti all'estero, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o partecipanti alle altre iniziative scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono forniti gratuitamente dal Ministero degli affari esteri. 871
3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle scuole e nelle istituzioni di cui al comma 2 è quello stabilito a termini dell'articolo 153. 872
4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio nazionale, il prezzo massimo d
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