Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono tenuti al pagamento di contributi annuali, la cui misura è determinata dal Ministro degli affari esteri, con riguardo alla sede e al tipo di scuola, in modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali del territorio nazionale.
2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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