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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo I - Istituzione ed ordinamento

Capo II - Scuole ed istituzioni educative statali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 632 - Contributi degli alunni 875

1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono tenuti al pagamento di contributi annuali, la cui misura è determinata dal Ministro degli affari esteri, con riguardo alla sede e al tipo di scuola, in modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali del territorio nazionale.

2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.

875

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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