Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo III - Scuole non statali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal presente testo unico.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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