Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo III - Scuole non statali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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