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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo I - Istituzione ed ordinamento

Capo III - Scuole non statali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 634 - Riconoscimento delle scuole non statali 877

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

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Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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