Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo I - Istituzione ed ordinamento
Capo IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
[ARTICOLO ABROGATO]
1. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali che perseguano gli stessi fini di quelle di cui all'articolo 625, comma 3 ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, ai sensi degli articoli 639 e seguenti.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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