Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo I - Destinazione all'estero
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.
2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 16 per i compiti di lettore e dall'articolo 673, comma 3, è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di persona
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