Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo I - Destinazione all'estero
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di servizio con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono.
2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro.
3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.
4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.
Articolo abrogat
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