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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo I - Destinazione all'estero

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 642 - Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo 890

1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di servizio con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono.

2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro.

3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.

4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

890

Articolo abrogat

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